Art. 155.
(Assistenza alle famiglie e utilizzazione delle risorse a favore delle stesse).

      1. L'intervento trattamentale, finalizzato alla definizione e all'attuazione del percorso di reinserimento sociale, è integrato, previa adeguata ricognizione della situazione, dall'azione di assistenza e sostegno nei confronti delle famiglie dei detenuti e degli internati.
      2. L'azione di cui al comma 1 è rivolta anche a migliorare le relazioni delle persone detenute o internate con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale delle medesime persone. In quanto possibile, i familiari devono essere coinvolti come risorsa che favorisce l'adeguato sviluppo di tale processo.
      3. Per la attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, è utilizzata la collaborazione degli enti e organi pubblici e delle organizzazioni private competenti.
      4. I centri di servizio sociale per adulti e gli altri operatori della rete sociale rilevano anche le criticità dell'ambiente sociale in cui vivono il condannato e la propria famiglia e ne investono gli enti e i servizi generali che hanno le competenze di intervento sociale in quel contesto.